Statuto
delle
studentesse
e degli studenti della scuola secondaria
& D.P.R.
21
Novembre
2007 n° 235 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI INTRODUZIONE. Lo
Statuto
degli
Studenti, entrato in vigore col DPR 24/06/1998 n° 249,
introduce importanti garanzie riguardanti la vita all'interno della
comunità scolastica, in armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalla Convenzione Internazionale sui diritti
dell'infanzia, approvata a New York il 20/11/89. Oltre a ribadire la
necessita' del rispetto dei principi di libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, prevede norme
specifiche che riguardano i diritti e i doveri degli studenti e
stabilisce norme e criteri precisi in merito ad alcuni aspetti
particolari, quali la disciplina e l'irrogazione delle relative
sanzioni. Ogni istituto e' tenuto a recepire tali indicazioni di
principio e normative, e deve stabilire, in conformita' allo
Statuto stesso, un proprio
regolamento di disciplina, di cui deve essere obbligatoriamente fornita
una copia agli studenti all'atto dell'iscrizione, unitamente al testo
dello Statuto. REGOLAMENTO DISCIPLINARE Art. 1 COMPORTAMENTI 1. COMPORTAMENTO
DEGLI
ALUNNI 1.1 COMPORTAMENTO: Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento consono
alle finalita' educative perseguite dal Liceo, cosi' come
espresse nel PEI, e rispettoso dell'art.3 dello Statuto degli studenti;
in particolare: - Si
impegnano
a
frequentare regolarmente i corsi, a presentarsi a scuola
con il materiale didattico occorrente, a seguire esclusivamente la
lezione che gli viene impartita, senza occuparsi di altro e ad
assolvere assiduamente agli impegni di
studio; inoltre si impegnano a comunicare alle famiglie i risultati
scolastici e le proprie mancanze - si
impegnano
ad
avere nei confronti del Capo di istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto che
chiedono per se stessi, impegnandosi ad osservare le indicazioni di
comportamento che saranno loro impartite - rispettano
le
norme
di sicurezza previste all'interno dell'istituto - rispettano le strutture, i
macchinari, i materiali e gli arredi della scuola e sono responsabili
di
eventuali danni arrecati alle strutture, all'arredo,
al
patrimonio
del Liceo - concorrono
a
rendere
accogliente l'ambiente scolastico - rispettano
il
divieto
di fumare all'interno dell'edificio scolastico 2. REGOLAMENTAZIONE
DI RITARDI,
USCITE,
ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI: 2.1 RITARDI
E
USCITE Gli studenti si impegnano a rispettare l'orario delle lezioni. - E' consentito l'ingresso fino
alle ore 8.25 agli alunni che possano dimostrare di usare un mezzo di
trasporto pubblico - passata
tale
ore,
in presenza di valida e documentata giustificazione, puo'
essere consentito, previa autorizzazione del Preside, l'ingresso alla
seconda ora di lezione; - casi
particolari
sono
lasciati alla valutazione della Presidenza - uscite
anticipate
possono
essere concesse, in presenza di valida e documentata
giustificazione, nella stessa giornata, su richiesta ed in presenza di
un genitore o di un suo delegato, con almeno un giorno di anticipo su
richiesta scritta, comunque accompagnata da valida e documentata
giustificazione, di un genitore o di un suo delegato - gli
alunni
maggiorenni
delegati potranno richiedere in prima persona
l'uscita anticipata. - resta
alla
presidenza
la facolta' di considerare non giustificata
l'uscita anticipata, in presenza di motivazioni insufficienti 2.2 ASSENZE
E
GIUSTIFICAZIONI - All'inizio
dell'anno
scolastico
i genitori degli alunni sono tenuti a ritirare
l'apposito libretto per la giustificazione di assenze, permessi di
entrata e di uscita anticipata. - le
assenze
vengono,
di norma, giustificate dall'insegnante in servizio
nella classe alla prima ora di lezione - in
presenza
di
situazioni particolari, il docente potra' manifestare
al coordinatore di classe o alla presidenza la necessita' di
ulteriori accertamenti attraverso, anche, la convocazione dei genitori - dopo
il
quinto
giorno consecutivo di assenza gli alunni devono presentare,
oltre la richiesta di giustificazione, anche una certificazione medica
che attesti l'assenza di malattie infettive o contagiose - nel
caso
di
assenze collettive, sara' annotata sul giornale di classe
la richiesta di giustificazione, ma, salvo situazioni particolari, tali
assenze sono considerate ingiustificate. 3. USO
DEGLI
SPAZI, DEI LABORATORI, DELLA BIBLIOTECA 3.1 L'uso degli spazi
esterni (cortili) e' consentito durante l'intervallo delle lezioni e,
compatibilmente con le esigenze del Comune ente proprietario. 3.2 L'uso dei laboratori
e della biblioteca e' regolato da appositi regolamenti stilati dai
docenti responsabili e funzionali alle esigenze della didattica e della
conservazione dei materiali. 4. CONSERVAZIONE
DELLE STRUTTURE
E
DELLE
DOTAZIONI La vigilanza sulla conservazione delle strutture e delle
dotazioni e' affidata al personale docente e non docente, secondo le
specifiche competenze e per le mansioni ad esso affidate. Dei danni alle strutture o alle dotazioni e' responsabile chi
li ha arrecati ed e' tenuto al risarcimento, salve le eventuali
conseguenze disciplinari. Art. 2 SANZIONI
DISCIPLINARI 2.1 Finalita' e
criteri per le sanzioni L'articolo 4 dello Statuto degli Studenti stabilisce
esplicitamente le finalita' e i criteri cui devono essere
ispirate le sanzioni disciplinari: L'art. 4, c.2 prevede che i provvedimenti
disciplinari abbiano finalita' educativa e tendano al
rafforzamento del senso di responsabilita' e al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica. Il
comma
3 specifica che la
responsabilita' disciplinare e' personale e che nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla
valutazione del profitto. In nessun caso puo' essere sanzionata la libera espressione
di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell' altrui
personalita' . ( art. 4, c. 4) Le sanzioni (art. 4, c.5) sono
sempre
temporanee,
proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse devono
tenere conto della situazione personale dello studente, al quale è
sempre offerta la possibilita' di convertirle in attivita'
in favore della comunita' scolastica. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla
comunita' scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o
reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15
giorni. L'art. 4, c. 6-10 disciplina, infine, le
situazioni particolari che riguardano le motivazioni e le
modalita' dell'allontanamento stesso dalla comunita'
scolastica. 2.2 Sanzioni Comportamento non conforme ai principi di correttezza e buona
educazione Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti e il
personale Disturbo durante le lezioni Frequenza non regolare dei corsi (ritardi), svolgimento non
assiduo degli impegni di studio. Richiamo verbale Singolo Docente e/o Coordinatore, se riguarda l'ambito della
classe Preside, se e' coinvolto un ambito piu' vasto Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il
personale. Disturbo continuato o reiterato durante le lezioni Reiterate mancanze ai doveri di diligenza e puntualita' Mancato rispetto del divieto di fumare all'interno
dell'edificio scolastico Richiamo scritto (annotazione sul registro di classe o documento da allegare
agli atti) Singolo Docente e/o Coordinatore, se riguarda l'ambito della
classe. Consiglio di classe, in caso di particolare gravita' . Preside, se e' coinvolto un ambito piu' vasto Assenza ingiustificata Ingiurie ed offese gravi ai compagni, insegnanti o personale Molestie continuate nei confronti di altri Danneggiamento volontario di oggetti di proprieta'
della scuola o di altri Studio individuale a scuola da 1 a 5 giorni E/o Esclusione da attivita' extracurricolari o
extrascolastiche Consiglio di classe Preside Ricorso alle vie di fatto e per atti di violenza nei
confronti di altri compagni, insegnante o personale Studio individuale a scuola per 10 giorni Consiglio di classe Preside Recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente Violenza intenzionale Offese gravi alla dignita' della persona Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola
che possano rappresentare un pericolo per l'incolumita' delle
persone e per il sereno funzionamento della stessa Allontanamento dalla comunita' scolastica fino a 15
giorni Giunta esecutiva, presieduta dal Preside - Nel
rispetto
di
quanto indicato a proposito delle finalita' delle
sanzioni, gli organi competenti sceglieranno il provvedimento più
idoneo alla singola situazione. E' chiaro che e' in ogni caso opportuno
distinguere tra situazioni occasionali o mancanze determinate da
circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze o a situazioni di
recidiva, che indichino, viceversa, un persistente atteggiamento
irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunita'
scolastica e delle sue componenti, cosi' come, a titolo indicativo, e'
suggerito dalla C.M. 20/09/71 prot. 001. - In
ogni
caso
l'organo competente ad irrogare la sanzione deve offrire allo
studente la possibilita' di sostituire il provvedimento
disciplinare con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai
servizi interni della scuola, attivita' di volontariato o altra
attivita' concordata con il Coordinatore della classe frequentata
dallo studente e con la famiglia. - Per
infrazioni
gravi
che comportino l'allontanamento dalla scuola da 5 a 15
giorni, il Consiglio di Classe stabilisce le modalita' per
garantire che lo Studente non abbia danno dall'interruzione temporanea
dagli studi. Lo Studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il
piano di recupero previsto dal Consiglio di Classe. - Di
ogni
sanzione
superiore al richiamo verbale viene data comunicazione
scritta alla famiglia (tramite raccomandata a mano portata dall'alunno
e firmata per ricevuta dalla famiglia), all'insegnante coordinatore e
ai delegati degli Studenti e dei Genitori della classe di appartenenza
dell'alunno. Per ogni sanzione superiore al richiamo scritto, copia di
tale comunicazione sara' allegata al fascicolo personale dello
Studente e potra' essere valutata ai fini dell'assegnazione dei
punti relativi al credito formativo. 2.3 Organi
competenti
a
irrogare le sanzioni Docente e/o Coordinatore della classe: Richiamo
verbale: - Per
comportamenti
non
conformi ai principi di correttezza e buona
educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti e
il personale; disturbo durante le lezioni; frequenza non regolare dei
corsi e svolgimento non assiduo degli impegni di studio. (cfr. Statuto
art. 3, comma 1,2,3) Richiamo scritto: - Per
gravi
scorrettezze
verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
disturbo continuato o reiterato durante le lezioni; reiterate mancanze
ai doveri di diligenza e puntualita' . (cfr.
Statuto
art.
3, comma 1,2,3) Consiglio di classe : Obbligatoriamente alla presenza del Capo di Istituto, in
quanto garante della applicazione dei criteri e delle sanzioni relative
alle varie situazioni che si presenteranno all'interno dello stesso
istituto. - Per
gravi
scorrettezze
verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
disturbo continuato o reiterato durante le lezioni; reiterate mancanze
ai doveri di diligenza e puntualita' , nei casi in cui tali
comportamenti siano particolarmente gravi . (cfr.
Statuto
art.
3, comma 1,2,3) - per
assenze
ingiustificate;
ingiurie ed offese gravi ai compagni,
insegnanti o personale; molestie continuate nei confronti di altri;
danneggiamento volontario di oggetti di proprieta' della scuola o
di altri, qualora tutti questi comportamenti riguardino l'ambito di una
singola classe.
Capo d'Istituto : - per mancato rispetto
del divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico. - per
infrazioni
di
cui all'art. 3, comma 4,5,6, dello Statuto degli Studenti. - per
le
infrazioni
che comportino un richiamo verbale, scritto, lo studio
individuale a scuola e/o l'esclusione dalle attivita' extracurricolari o
extrascolastiche nel caso in cui tali mancanze coinvolgano un ambito
piu' ampio rispetto a quello della singola classe. (cfr. Statuto art.
3, comma 1,2,3) - in tutti i casi in
cui il singolo Docente o
il Coordinatore del Consiglio di classe ne facciano esplicita richiesta. Giunta Esecutiva: presieduta dal Capo d'Istituto - per
recidiva
nel
ricorso alle vie di fatto e recidiva per atti di violenza
nei confronti di altri compagni, di insegnanti o del personale;
violenza intenzionale; offese gravi alla dignita' della persona;
denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola, che
possano rappresentare un pericolo per l'incolumita' delle persone
e per il sereno funzionamento della stessa e, in ogni caso, quando
siano stati commessi reati e per infrazioni gravissime, anche
riguardanti problemi di sicurezza , che richiedano l'allontanamento
dalla comunita' scolastica . 2.4. Procedimento
di
irrogazione
delle sanzioni In ogni caso, cosi' come previsto dall'art. 4, c.3 dello
Statuto degli Studenti, nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre pubblicamente
le proprie ragioni : tale disposizione va sempre osservata, qualunque
sia l'organo competente ad irrogare la sanzione stessa. Nel caso in cui la sanzione sia irrogata dal Docente o dal
Coordinatore: - dovra'
essere
comminata
pubblicamente - dovra'
essere
segnalata
sul registro di classe, nel caso di richiamo verbale,
e immediatamente trasmessa al Capo d'istituto per notifica. - dovra'
essere
annotata
e motivata sul registro di classe , nel caso di
richiamo scritto , e immediatamente trasmessa al Capo d'istituto per
notifica. Tale sanzione, con le relative motivazioni, andra'
comunicata alla famiglia mediante raccomandata a mano recapitata
dall'alunno e firmata per ricevuta dalla famiglia. Nel caso in cui la sanzione venga irrogata dal Consiglio di
Classe : - il
Consiglio
di
Classe dovra' essere presieduto dal Capo di Istituto - dovra'
operare
nella
composizione "aperta", comprendente anche i
rappresentanti degli studenti e dei genitori - la
riunione
dovra'
articolarsi in due momenti distinti e successivi,
l'uno , pubblico, volto ad esaminare la situazione di fatto, ad
ascoltare le ragioni, le prove e le testimonianze delle parti
coinvolte, l'altro, senza la presenza di pubblico, volto a stabilire la
sanzione, sulla base di quanto emerso nella prima fase di discussione. - qualora
la
sanzione
consista nella comminazione di giorni di studio individuale
a scuola e/o nella esclusione dalle attivita' extracurricolari o
extrascolastiche, il provvedimento disciplinare, sara' comunicato
alla famiglia secondo le modalita' di cui sopra, e copia di esso
dovra' essere allegata al fascicolo personale dello studente. Nel caso in cui la sanzione sia irrogata dal Capo di Istituto: - dovra'
essere
comminata
davanti a testimoni, in caso di richiamo verbale e
segnalata sul registro di classe. - in
caso
di
richiamo scritto o comminazione di giorni di studio individuale
a scuola e/o esclusione dalle attivita' extracurricolari o
extrascolastiche, la sanzione e le relative motivazioni saranno
annotate sul registro di classe e comunicate alla famiglia con le
stesse modalita' previste per gli altri organi. Nel caso in cui la sanzione venga irrogata dalla Giunta
Esecutiva: - La
Giunta
Esecutiva
dovra' essere presieduto dal Capo di Istituto - la
riunione
dovra'
articolarsi in due momenti distinti e successivi,
l'uno pubblico, volto ad esaminare la situazione di fatto, ad
ascoltare le ragioni, le prove e le testimonianze delle parti
coinvolte, che possono essere assistite da genitori o insegnanti
disponibili; l'altro, senza la presenza di pubblico, volto a stabilire
la sanzione, sulla base di quanto emerso nella prima fase di
discussione. - il provvedimento
disciplinare e le relative motivazioni saranno comunicati alla famiglia
secondo le modalita' di cui sopra, e copia di esso dovra'
essere allegata al fascicolo personale dello studente. Art. 3 RICORSI - Contro
una
sanzione
disciplinare che preveda la sospensione fino a 15 giorni,
e' ammesso ricorso , entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al
Provveditore agli Studi, che decide in via definitiva , sentita la
sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente competenza per il
grado di scuola cui appartiene l'alunno (Statuto degli Studenti, art.5,
c.1) - Contro
tutte
le
altre sanzioni e' ammesso ricorso, da parte degli Studenti,
entro 15 giorni dalla comunicazione, all'apposito Organo di garanzia
disciplinato dall'art. 4 del presente regolamento. Art. 4 ORGANO
DI
GARANZIA
INTERNO ALLA SCUOLA La costituzione di un Organo di garanzia interno alla Scuola
e' prevista dallo Statuto degli Studenti. all'articolo 5, comma 2 4.1 Funzioni Lo Statuto degli Studenti (art. 5, comma 2, 3) stabilisce
l'istituzione di un Consiglio di Garanzia interno ad ogni Istituto e le
sue funzioni: - al
Consiglio
si
ricorre contro le sanzioni disciplinari ex art. 5 c. 2, che non comportano
allontanamento dalla comunità scolastica; per i ricorsi contro le sanzioni che comportano,
invece, l'allontanamento dello studente fino a 15 giorni, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 328 c. 2 e 4 D.Lgs. 16/2/1994, n. 297,
cioe' ricorso al provveditore agli Studi entro 30 giorni dalla ricevuta
comunicazione I ricorsi devono essere inoltrati dallo studente interessato
al consiglio entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione; il
Consiglio delibera in merito entro i 15 giorni successivi. - Il
Consiglio,
inoltre,
funge da arbitro sui conflitti derivanti dalle
applicazioni del Regolamento, su richiesta degli studenti o di chiunque
vi abbia interesse (art. 5, c. 3 Statuto Studenti) 4.2 Modalita' di
formazione (proposta) L'organo di garanzia interno alla scuola e' formato da: - il
Preside - 2
genitori,
uno
per l'indirizzo classico, l'altro per l'indirizzo
linguistico, che non siano gia' in Giunta esecutiva, eletti ogni
anno dall'assemblea dei genitori - 2
docenti,
che
non siano gia' in Giunta esecutiva, eletti ogni anno
dal Collegio dei docenti. - 2
rappresentanti
ATA,
che non siano gia' in Giunta esecutiva,
eletti ogni anno dall'assemblea personale ATA - 2
studenti,
uno
per l'indirizzo classico, l'altro per l'indirizzo
linguistico, che non siano gia' in Giunta esecutiva, eletti ogni
anno dal Comitato Studentesco 4.3 Modalita' di
funzionamento Le funzioni di Presidenza sono svolte dal Preside, funge da
segretario verbalizzatore persona da lui designata all'inizio della
riunione, tra i componenti dell'organo di garanzia stesso. Viene adottato un regolamento. Il Consiglio dura in carica un anno, le sue riunioni sono
pubbliche; il voto relativo ai ricorsi e' segreto e non e' consentita
l'astensione. Art. 5 - APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
INTERNO DI DISCIPLINA 5.1 Approvazione - Assemblea
dei
genitori - Collegio
dei
Docenti - Comitato
Studentesco - Assemblea
personale
ATA - Ratifica
finale
da
parte del Consiglio di Istituto. 5.2 Eventuali modifiche Eventuali modifiche successive alla prima approvazione
possono essere proposte da parte di rappresentanti delle varie
componenti la comunita' scolastica e sono deliberate dal
Consiglio di istituto, previo parere degli organi collegiali
rappresentativi delle altre componenti. 5.3 Reclami Sui reclami proposti dagli studenti contro le violazioni
dello Statuto degli studenti, anche contenute nel regolamento di
Istituto , decide in via definitiva il Dirigente dell'amministrazione
scolastica periferica , previo parere vincolante di un apposito Organo
di garanzia composto secondo le modalita' previste dallo Statuto,
art. 5, comma 4.
REGOLAMENTO
DI
ISTITUTO
Art.
1
(Vita
della comunita' scolastica)