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REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria   &   D.P.R. 21 Novembre 2007 n° 235

Art. 1 (Vita della comunita'  scolastica)

  1. La scuola e' luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
  2. La scuola e' una comunita'  di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignita'  e nella diversita'  dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialita'  di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
  3. La comunità  scolastica, interagendo con la piu' ampia comunita'  civile e sociale di cui e' parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualita'  delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalita'  dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identita'  di genere, del loro senso di responsabilita'  e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
  4. La vita della comunita'  scolastica si basa sulla liberta'  di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro eta'  e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

  1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identita'  di ciascuno e sia aperta alla pluralita'  delle idee. La scuola persegue la continuita'  dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilita'  di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
  2. La comunita'  scolastica promuove la solidarieta'  tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
  3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
  4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalita'  previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
  5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalita'  possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
  6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attivita'  curricolari integrative e tra le attivita'  aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attivita'  didattiche curricolari e le attivita'  aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalita'  che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
  7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunita'  alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attivita'  interculturali.
  8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
    1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualita' ;
    2. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
    3. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonche' per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
    4. la salubrita'  e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
    5. la disponibilita'  di un'adeguata strumentazione tecnologica;
    6. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
  9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
  10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonche' l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuita'  del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
  3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
  5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  6. Gli studenti condividono la responsabilita'  di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualita'  della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

  1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita'  educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita'  ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita'  scolastica.
  3. La responsabilita'  disciplinare e' personale. Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto.
  4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne direttamente ne indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalita' .
  5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente e' sempre offerta la possibilita'  di convertirle in attivita'  in favore della comunita'  scolastica.
  6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita'  scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
  7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita'  scolastica pu0' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
  8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunita'  scolastica.
  9. L'allontanamento dello studente dalla comunita'  scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumita'  delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravita'  del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
  10. Nei casi in cui l'autorita'  giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunita'  scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
  11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

  1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
  2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 e' ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
  3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
  4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualita'  morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

  1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
  2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica e' fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
  3. E' abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

 

INTRODUZIONE. Lo Statuto degli Studenti, entrato in vigore col DPR 24/06/1998 n° 249, introduce importanti garanzie riguardanti la vita all'interno della comunità  scolastica, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata a New York il 20/11/89. Oltre a ribadire la necessita'  del rispetto dei principi di libertà  di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, prevede norme specifiche che riguardano i diritti e i doveri degli studenti e stabilisce norme e criteri precisi in merito ad alcuni aspetti particolari, quali la disciplina e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Ogni istituto e' tenuto a recepire tali indicazioni di principio e normative, e deve stabilire, in conformita'  allo Statuto stesso,   un proprio regolamento di disciplina, di cui deve essere obbligatoriamente fornita una copia agli studenti all'atto dell'iscrizione, unitamente al testo dello Statuto.

 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 COMPORTAMENTI

1.      COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

1.1       COMPORTAMENTO:

Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento consono alle finalita'  educative perseguite dal Liceo, cosi' come espresse nel PEI, e rispettoso dell'art.3 dello Statuto degli studenti; in particolare:

-          Si impegnano a frequentare regolarmente i corsi, a presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente, a seguire esclusivamente la lezione che gli viene impartita, senza occuparsi di altro e ad assolvere assiduamente  agli impegni di studio; inoltre si impegnano a comunicare alle famiglie i risultati scolastici e le proprie mancanze

-          si impegnano ad avere nei confronti del Capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi, impegnandosi ad osservare le indicazioni di comportamento che saranno loro impartite

-          rispettano le norme di sicurezza previste all'interno dell'istituto

-          rispettano  le strutture, i macchinari, i materiali e gli arredi della scuola e sono responsabili di            eventuali danni arrecati alle strutture, all'arredo, al patrimonio del Liceo

-          concorrono a rendere accogliente l'ambiente scolastico

-          rispettano il divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico

2.      REGOLAMENTAZIONE DI RITARDI, USCITE, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI:

2.1   RITARDI E USCITE

Gli studenti si impegnano a rispettare l'orario delle lezioni.

-          E' consentito l'ingresso fino alle ore 8.25 agli alunni che possano dimostrare di usare un mezzo di trasporto pubblico

-          passata tale ore, in presenza di valida e documentata giustificazione, puo' essere consentito, previa autorizzazione del Preside, l'ingresso alla seconda ora di lezione;

-          casi particolari sono lasciati alla valutazione della Presidenza

-          uscite anticipate possono essere concesse, in presenza di valida e documentata giustificazione, nella stessa giornata, su richiesta ed in presenza di un genitore o di un suo delegato, con almeno un giorno di anticipo su richiesta scritta, comunque accompagnata da valida e documentata giustificazione, di un genitore o di un suo delegato

-          gli alunni maggiorenni delegati potranno richiedere in prima persona l'uscita anticipata.

-          resta alla presidenza la facolta'  di considerare non giustificata l'uscita anticipata, in presenza di motivazioni insufficienti

2.2   ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

-          All'inizio dell'anno scolastico i genitori degli alunni sono tenuti a ritirare l'apposito libretto per la giustificazione di assenze, permessi di entrata e di uscita anticipata.

-          le assenze vengono, di norma, giustificate dall'insegnante in servizio nella classe alla prima ora di lezione

-          in presenza di situazioni particolari, il docente potra'  manifestare al coordinatore di classe o alla presidenza la necessita'  di ulteriori accertamenti attraverso, anche, la convocazione dei genitori

-          dopo il quinto giorno consecutivo di assenza gli alunni devono presentare, oltre la richiesta di giustificazione, anche una certificazione medica che attesti l'assenza di malattie infettive o contagiose

-          nel caso di assenze collettive, sara'  annotata sul giornale di classe la richiesta di giustificazione, ma, salvo situazioni particolari, tali assenze sono considerate ingiustificate.

 

3.         USO DEGLI SPAZI, DEI LABORATORI, DELLA BIBLIOTECA

3.1       L'uso degli spazi esterni (cortili) e' consentito durante l'intervallo delle lezioni e, compatibilmente con le esigenze del Comune ente proprietario.

3.2       L'uso dei laboratori e della biblioteca e' regolato da appositi regolamenti stilati dai docenti responsabili e funzionali alle esigenze della didattica e della conservazione dei materiali.

4.         CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

La vigilanza sulla conservazione delle strutture e delle dotazioni e' affidata al personale docente e non docente, secondo le specifiche competenze e per le mansioni ad esso affidate.

Dei danni alle strutture o alle dotazioni e' responsabile chi li ha arrecati ed e' tenuto al risarcimento, salve le eventuali conseguenze disciplinari.

Art. 2   SANZIONI DISCIPLINARI

2.1       Finalita'  e criteri per le sanzioni

L'articolo 4 dello Statuto degli Studenti stabilisce esplicitamente le finalita'  e i criteri cui devono essere ispirate le sanzioni disciplinari:

L'art. 4, c.2 prevede che i provvedimenti disciplinari abbiano finalita'  educativa e tendano al rafforzamento del senso di responsabilita'  e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita'  scolastica.

Il comma 3 specifica che la responsabilita'  disciplinare e' personale e che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso puo' essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell' altrui personalita' . ( art. 4, c. 4)

Le sanzioni (art. 4, c.5) sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse devono tenere conto della situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilita'  di convertirle in attivita'  in favore della comunita'  scolastica.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita'  scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni.

L'art. 4, c. 6-10 disciplina, infine, le situazioni particolari che riguardano le motivazioni e le modalita'  dell'allontanamento stesso dalla comunita'  scolastica.

2.2 Sanzioni

 

 

Comportamento non conforme ai principi di correttezza e buona educazione

Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti e il personale

Disturbo durante le lezioni

Frequenza non regolare dei corsi (ritardi), svolgimento non assiduo degli impegni di studio.

 

Richiamo verbale

 

Singolo Docente e/o Coordinatore, se riguarda l'ambito della classe

Preside, se e' coinvolto un ambito piu' vasto

Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale.

Disturbo continuato o reiterato durante le lezioni

Reiterate mancanze ai doveri di diligenza e puntualita' 

Mancato rispetto del divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico

 

Richiamo scritto

(annotazione sul registro di classe o documento da allegare agli atti)

Singolo Docente e/o Coordinatore, se riguarda l'ambito della classe.

Consiglio di classe, in caso di particolare gravita' .

Preside, se e' coinvolto un ambito piu' vasto

Assenza ingiustificata

Ingiurie ed offese gravi ai compagni, insegnanti o personale

Molestie continuate nei confronti di altri

Danneggiamento volontario di oggetti di proprieta'  della scuola o di altri

 

Studio individuale a scuola da 1 a 5 giorni

E/o

Esclusione da attivita'  extracurricolari o extrascolastiche

Consiglio di classe

Preside

Ricorso alle vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnante o personale

Studio individuale a scuola per 10 giorni

Consiglio di classe

Preside

Recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente

Violenza intenzionale

Offese gravi alla dignita'  della persona

Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare un pericolo per l'incolumita'  delle persone e per il sereno funzionamento della stessa

Allontanamento dalla comunita'  scolastica fino a 15 giorni

 

Giunta esecutiva, presieduta dal Preside

 

-          Nel rispetto di quanto indicato a proposito delle finalita'  delle sanzioni, gli organi competenti sceglieranno il provvedimento più idoneo alla singola situazione. E' chiaro che e' in ogni caso opportuno distinguere tra situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze o a situazioni di recidiva, che indichino, viceversa, un persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunita'  scolastica e delle sue componenti, cosi' come, a titolo indicativo, e' suggerito dalla C.M. 20/09/71 prot. 001.

-          In ogni caso l'organo competente ad irrogare la sanzione deve offrire allo studente la possibilita'  di sostituire il provvedimento disciplinare con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola, attivita'  di volontariato o altra attivita'  concordata con il Coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.

-          Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di Classe stabilisce le modalita'  per garantire che lo Studente non abbia danno dall'interruzione temporanea dagli studi. Lo Studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero previsto dal Consiglio di Classe.

-          Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia (tramite raccomandata a mano portata dall'alunno e firmata per ricevuta dalla famiglia), all'insegnante coordinatore e ai delegati degli Studenti e dei Genitori della classe di appartenenza dell'alunno. Per ogni sanzione superiore al richiamo scritto, copia di tale comunicazione sara'  allegata al fascicolo personale dello Studente e potra'  essere valutata ai fini dell'assegnazione dei punti relativi al credito formativo.

 

2.3      Organi competenti a irrogare le sanzioni

Docente e/o Coordinatore della classe:

Richiamo verbale:

-          Per comportamenti non conformi ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti e il personale; disturbo durante le lezioni; frequenza non regolare dei corsi e svolgimento non assiduo degli impegni di studio. (cfr. Statuto art. 3, comma 1,2,3) 

Richiamo scritto:

-          Per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo continuato o reiterato durante le lezioni; reiterate mancanze ai doveri di diligenza e puntualita'  . (cfr. Statuto art. 3, comma 1,2,3)

Consiglio di classe :

Obbligatoriamente alla presenza del Capo di Istituto, in quanto garante della applicazione dei criteri e delle sanzioni relative alle varie situazioni che si presenteranno all'interno dello stesso istituto.

-          Per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo continuato o reiterato durante le lezioni; reiterate mancanze ai doveri di diligenza e puntualita' , nei casi in cui tali comportamenti siano particolarmente gravi . (cfr. Statuto art. 3, comma 1,2,3)

-          per assenze ingiustificate; ingiurie ed offese gravi ai compagni, insegnanti o personale; molestie continuate nei confronti di altri; danneggiamento volontario di oggetti di proprieta'  della scuola o di altri, qualora tutti questi comportamenti riguardino l'ambito di una singola classe.

-          Ricorso alle vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale.                                                                                                                                                        

Capo d'Istituto :

-           per mancato rispetto del divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico.

-          per infrazioni di cui all'art. 3, comma 4,5,6, dello Statuto degli Studenti.

-          per le infrazioni che comportino un richiamo verbale, scritto, lo studio individuale a scuola

e/o l'esclusione dalle attivita'  extracurricolari o extrascolastiche nel caso in cui tali mancanze coinvolgano un ambito piu' ampio rispetto a quello della singola classe. (cfr. Statuto art. 3, comma 1,2,3)

-     in tutti i casi in cui   il singolo Docente o il Coordinatore del Consiglio di classe ne facciano esplicita richiesta.

Giunta Esecutiva: presieduta dal Capo d'Istituto

-          per recidiva nel ricorso alle vie di fatto e recidiva per atti di violenza nei confronti di altri compagni, di insegnanti o del personale; violenza intenzionale; offese gravi alla dignita'  della persona; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola, che possano rappresentare un pericolo per l'incolumita'  delle persone e per il sereno funzionamento della stessa e, in ogni caso, quando siano stati commessi reati e per infrazioni gravissime, anche riguardanti problemi di sicurezza , che richiedano l'allontanamento dalla comunita'  scolastica .

2.4.  Procedimento di irrogazione delle sanzioni

In ogni caso, cosi' come previsto dall'art. 4, c.3 dello Statuto degli Studenti, nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre pubblicamente le proprie ragioni : tale disposizione va sempre osservata, qualunque sia l'organo competente ad irrogare la sanzione stessa.

Nel caso in cui la sanzione sia irrogata dal Docente o dal Coordinatore:

-          dovra'  essere comminata pubblicamente

-          dovra'  essere segnalata sul registro di classe, nel caso di richiamo verbale, e immediatamente trasmessa al Capo d'istituto per notifica.

-          dovra'  essere annotata e motivata sul registro di classe , nel caso di richiamo scritto , e immediatamente trasmessa al Capo d'istituto per notifica. Tale sanzione, con le relative motivazioni, andra'  comunicata alla famiglia mediante raccomandata a mano recapitata dall'alunno e firmata per ricevuta dalla famiglia.

Nel caso in cui la sanzione venga irrogata dal Consiglio di Classe :

-          il Consiglio di Classe dovra'  essere presieduto dal Capo di Istituto

-          dovra'  operare nella composizione "aperta", comprendente anche i rappresentanti degli studenti e dei genitori

-          la riunione dovra'  articolarsi in due momenti distinti e successivi, l'uno , pubblico, volto ad esaminare la situazione di fatto, ad ascoltare le ragioni, le prove e le testimonianze delle parti coinvolte, l'altro, senza la presenza di pubblico, volto a stabilire la sanzione, sulla base di quanto emerso nella prima fase di discussione.

-          qualora la sanzione consista nella comminazione di giorni di studio individuale a scuola e/o nella esclusione dalle attivita'  extracurricolari o extrascolastiche, il provvedimento disciplinare, sara'  comunicato alla famiglia secondo le modalita'  di cui sopra, e copia di esso dovra'  essere allegata al fascicolo personale dello studente.

Nel caso in cui la sanzione sia irrogata dal Capo di Istituto:

-          dovra'  essere comminata davanti a testimoni, in caso di richiamo verbale e segnalata sul registro di classe.

-          in caso di richiamo scritto o comminazione di giorni di studio individuale a scuola e/o esclusione dalle attivita'  extracurricolari o extrascolastiche, la sanzione e le relative motivazioni saranno annotate sul registro di classe e comunicate alla famiglia con le stesse modalita'  previste per gli altri organi.

Nel caso in cui la sanzione venga irrogata dalla Giunta Esecutiva:

-          La Giunta Esecutiva dovra'  essere presieduto dal Capo di Istituto

-          la riunione dovra'  articolarsi in due momenti distinti e successivi, l'uno  pubblico, volto ad esaminare la situazione di fatto, ad ascoltare le ragioni, le prove e le testimonianze delle parti coinvolte, che possono essere assistite da genitori o insegnanti disponibili; l'altro, senza la presenza di pubblico, volto a stabilire la sanzione, sulla base di quanto emerso nella prima fase di discussione.

-    il provvedimento disciplinare e le relative motivazioni saranno comunicati alla famiglia secondo le modalita'  di cui sopra, e copia di esso dovra'  essere allegata al fascicolo personale dello studente.

 

Art. 3 RICORSI

-          Contro una sanzione disciplinare che preveda la sospensione fino a 15 giorni, e' ammesso ricorso , entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi, che decide in via definitiva , sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno (Statuto degli Studenti, art.5, c.1)

-          Contro tutte le altre sanzioni e' ammesso ricorso, da parte degli Studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'apposito Organo di garanzia disciplinato dall'art. 4 del presente regolamento.

 

Art. 4 ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA

La costituzione di un Organo di garanzia interno alla Scuola e' prevista dallo Statuto degli Studenti. all'articolo 5, comma 2

4.1       Funzioni

Lo Statuto degli Studenti (art. 5, comma 2, 3) stabilisce l'istituzione di un Consiglio di Garanzia interno ad ogni Istituto e le sue funzioni:

-       al Consiglio si ricorre contro le sanzioni disciplinari ex art. 5 c. 2, che non comportano allontanamento dalla comunità  scolastica;

per i ricorsi contro le sanzioni   che comportano, invece, l'allontanamento dello studente fino a 15 giorni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 328 c. 2 e 4 D.Lgs. 16/2/1994, n. 297, cioe' ricorso al provveditore agli Studi entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione

I ricorsi devono essere inoltrati dallo studente interessato al consiglio entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione; il Consiglio delibera in merito entro i 15 giorni successivi.

-         Il Consiglio, inoltre, funge da arbitro sui conflitti derivanti dalle applicazioni del Regolamento, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse (art. 5, c. 3 Statuto Studenti)

 

4.2       Modalita'  di formazione (proposta)

L'organo di garanzia interno alla scuola e' formato da:

-          il Preside

-          2 genitori, uno per l'indirizzo classico, l'altro per l'indirizzo linguistico, che non siano gia'  in Giunta esecutiva, eletti ogni anno dall'assemblea dei genitori

-          2 docenti, che non siano gia'  in Giunta esecutiva, eletti ogni anno dal Collegio dei docenti.

-          2 rappresentanti ATA, che non siano gia'  in Giunta esecutiva, eletti ogni anno dall'assemblea personale ATA

-          2 studenti, uno per l'indirizzo classico, l'altro per l'indirizzo linguistico, che non siano gia'  in Giunta esecutiva, eletti ogni anno dal Comitato Studentesco

 

4.3       Modalita'  di funzionamento

Le funzioni di Presidenza sono svolte dal Preside, funge da segretario verbalizzatore persona da lui designata all'inizio della riunione, tra i componenti dell'organo di garanzia stesso.

Viene adottato un regolamento.

Il Consiglio dura in carica un anno, le sue riunioni sono pubbliche; il voto relativo ai ricorsi e' segreto e non e' consentita l'astensione.

 

Art. 5 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA

5.1       Approvazione

-          Assemblea dei genitori

-          Collegio dei Docenti

-          Comitato Studentesco

-          Assemblea personale ATA

-          Ratifica finale da parte del Consiglio di Istituto.

5.2       Eventuali modifiche

Eventuali modifiche successive alla prima approvazione possono essere proposte da parte di rappresentanti delle varie componenti la comunita'  scolastica e sono deliberate dal Consiglio di istituto, previo parere degli organi collegiali rappresentativi delle altre componenti.

5.3       Reclami

Sui reclami proposti dagli studenti contro le violazioni dello Statuto degli studenti, anche contenute nel regolamento di Istituto , decide in via definitiva il Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica , previo parere vincolante di un apposito Organo di garanzia composto secondo le modalita'  previste dallo Statuto, art. 5, comma 4.


Informazioni e Contatti

Liceo "T. Parentucelli"
Piazza D. Ricchetti
19038 Sarzana (Sp)

Telefono: 0187/610831
Fax: 0187/691048

Informazioni: parentucelli@hotmail.com

Didattica: didattica@parentucelli.com

Dirigente:
dirigente@parentucelli.com

Dsga:
dsga@parentucelli.com

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